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Vecchia IMU fino al 31.12.2019

La Legge 147 del 27/12/2013 all'art. 1 comma 639 decreta l'istituzione della IUC, l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'IMU, della TARI e della TASI.

Descrizione

La Legge 147 del 27/12/2013 all'art. 1 comma 639 decreta l'istituzione della IUC, l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'IMU, della TARI e della TASI.

Tipologia

Modulistica
Atto normativo

Numero protocollo

1 del 14 giugno 2023

Formati disponibili

pdf e word

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

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L’IMPOSTA E IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
La Legge 147 del 27/12/2013 all'art. 1 comma 639 decreta l'istituzione della IUC, l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'IMU, della TARI e della TASI.

Per quanto attiene all’IMU, il suo presupposto è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l’Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti 

I SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi IMU:

  • il proprietario dell’immobile;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il locatario di bene in leasing;
  • il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario.
Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Dal 1° gennaio 2014 sono altresì esenti:

  • i beni merce. Appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica.
Altro

Il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso)..

Le fattispecie imponibili e le relative aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale annualmente, in assenza sono confermate quelle dell’anno precedente.

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile ( rendita catastale rivalutata e  moltiplicata per i coefficienti stabiliti per legge)  l’aliquota deliberata annualmente dal Comune .

DATI PER IL VERSAMENTO

Codici versamento imu

3912   abitazione principale e relative pertinenze;( Destinatario Comune)
3913   fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914   terreni
3916   aree fabbricabili;( destinatario Comune)
3918   altri fabbricati;( destinatario Comune)
3925  denominato IMU-Imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo   classificati nel gruppo catastale D-Stato
3930  denominato IMu-Imposta municipale propria per gli  immobili ad uso produttivo

          Classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE
3923  interessi da accertamento;
3924   sanzioni da accertamento.

I versamenti IMU vanno effettuati con modello F24.
Codice comune di Rapolano Terme : H185

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

 Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell’imposta. Il riferimento normativo di tale istituto è l’art. 13 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472 decreto legislativo che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la disciplina di ravvedimento operoso prevede il pagamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento o del tipo di violazioni. L’articolo 13, al comma 1, specifica che “non può avvalersi del ravvedimento il contribuente che sia nell’ipotesi in cui siano già iniziate talune attività di verifica e accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

 DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni, nella seguente sezione, ovvero scaricabile dal sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.gov.it in versione pdf editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite nell'art. 4 del decreto.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere effettuata:

  • mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu deve essere presentata a tutti i comuni sui cui territori insiste l'unità immobiliare;
  • a mezzo posta, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione Imu », indirizzata all'ufficio tributi del comune competente;
  • in via telematica con posta certificata all'indirizzo pec del Comune.

SCADENZE

L’IMU, è versata in due rate alle seguenti scadenze:

  • acconto: entro il 16 giugno (da versare per il primo semestre);
  • saldo: entro il 16 dicembre.

IMPORTO MINIMO IMU

Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Ultima modifica: mercoledì, 14 giugno 2023

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