Descrizione estesa
Con Determina Dirigenziale AT. n. 136 del 19/04/2024 è stato adottato l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2023.
Pertanto si rende noto che dal giorno 19 aprile 2024 sono pubblicate all’Albo Pretorio on line le schede relative agli aggiornamenti 2023 delle aree inserite nel catasto e quindi soggette all’imposizione dei vincoli previsti dalla normativa vigente (art. 76 della L.R. 39/2000 ).
Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi (73) L.R. 39/2000
1.Il regolamento forestale definisce:
a)le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
b)i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi (164) ;
c) Abrogata. (165)
2. Abrogato. (166)
3.I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a)per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b)per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.
5.Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.(167)
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)
6.Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7.Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi,(84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Le schede possono essere consultate e scaricate anche dalla presente pagina.
I cittadini interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo.