Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A, e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, la violazione dei doveri d'Ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.