L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre:
- che risiede nel Comune di Rapolano Terme;
- che non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo concesso da Comune, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011;
- con valore ISEE minorenni per la nascita, per ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo, inferiore o pari a euro 19.185,13;
- cittadina italiana o comunitaria;
- se cittadina non comunitaria deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro;
- permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno),
- permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico,
- per le cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale.
L’assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni o ad altri soggetti quando ricorrono situazioni specifiche riferite a stati di particolare gravità come decessi o allontanamenti dal nucleo. In questi casi è necessario rivolgersi allo Sportello Informativo Prestazioni Sociali per maggiori approfondimenti.
L'assegno viene concesso per ogni figlio nato e quindi in caso di parto plurimo il contributo verrà riconosciuto per ogni figlio nato.
Deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo.