Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati
Il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, tramite il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata con la procedura della negoziazione assistita.
Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti.
L'accordo deve essere trasmesso, entro 10 gg, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli.
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche in questo caso è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità. Spetta allo stesso Procuratore della Repubblica il rilascio del nulla osta all'accordo.
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Richiesta congiunta per la conclusione di accordi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
E’ introdotta inoltre una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.
Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti.
Escluso l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le parti saranno invitate a comparire, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, non prima di 30 gg. successivi, per la conferma dell'accordo concluso.
La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
Divorzio estero
Nel caso di sentenza straniera di divorzio che riguarda cittadini italiani, la sentenza viene trasmessa dal Consolato o dall'Ambasciata competente, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione.
Il privato cittadino che sia in possesso di una sentenza straniera di divorzio, può richiederne la trascrizione presentando apposita domanda all'ufficio di Stato Civile, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste per legge
I documenti da presentare sono:
copia della sentenza di divorzio debitamente tradotta e legalizzata; se la sentenza è stata emessa in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5/10/61, è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munita del timbro "Apostille".
Per le sentenze emesse in uno Stato Membro della Comunità Europea potrà essere prodotto il "Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale" di cui all'art.39 del Regolamento CE 2201/2003, in questo caso non è necessaria alcuna traduzione o legalizzazione.