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Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Informazioni convivenza di fatto

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 - 65 dell’art. 1. La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile. Pertanto i soggetti interessati a formare una convivenza di fatto devono: avere un'età superiore ai 18 anni, essere di stato libero, essere residenti nella stessa unità immobiliare ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia.

Come fare

Gli interessati, per costituire una convivenza di fatto, possono presentare al Servizio Anagrafe un' apposita dichiarazione (vedi modello allegato), sottoscritta da entrambi e corredata dalle copie dei documenti di identità dei sottoscriittori.
Le modalità di presentazione della dichiarazione sono dettagliatamente indicate nel modello.

Come cessa una convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto può avvenire:

  • d'ufficio nel caso in cui uno o entrambi i conviventi cambino abitazione o trasferiscano la residenza, nonché in caso di matrimonio, unione civile o decesso;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto deve essere compilata sul modulo allegato:

  • da entrambi i conviventi e corredato dai documenti di identità dei sottoscrittori;
  • da uno solo dei conviventi (recesso unilaterale) e corredato dal documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di richiesta di cancellazione firmata da una sola parte, il Servizio Anagrafe provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990.

La richiesta di cessazione può essere presentata in uno dei modi specificati nel modello.

Eventuale contratto per la regolazione dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione o recesso unilaterale: forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che devono attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune  di residenza dei conviventi, per la relativa registrazione.

Cosa serve

Scaricare i moduli.

Cosa si ottiene

EFFETTI
La Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce ai conviventi di fatto significativi diritti:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  2. in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  3. ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante,
    1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
    2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  4. in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili  ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;
  5. in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
  6. inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  7. partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera (art. 1 comma 46);
  8. il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Scaricare e compilare i moduli

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Gratuito.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: lunedì, 29 aprile 2024

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