Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate
In questa pagina vengono pubblicate le Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate ai sensi dell’art.146 comma 13 del D.Lgs 42/2004.
I proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42), hanno l’obbligo di presentare il progetto, completo della documentazione richiesta.
L’autorizzazione paesaggistica, conclusiva del procedimento, è atto autonomo rispetto al permesso di costruire o ad altro titolo edilizio e ne costituisce il presupposto ai fini della loro efficacia.
Il richiedente dovrà pertanto astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non abbia ottenuto l’autorizzazione.
La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica potrà essere quella ordinaria (art.146 D.Lgs. 42/2004) o quella semplificata (D.P.R. 31/2017) in base alla tipologia di intervento richiesto.
Nel caso di interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino, fatte salve le ipotesi, del tutto eccezionali, in cui è ammesso l’accertamento di compatibilità paesaggistica, con il pagamento di una sanzione pecuniaria (art.167 D.Lgs. 42/2004).