Regole per il calcolo della Tariffa TARI
La TARI è una tassa dovuta annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale, nonché per lo spazzamento delle strade; è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di inizio o variazione dell’occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l’obbligo di presentare all'Ufficio tributi apposita denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo mediante la compilazione dei moduli disponibili nella sezione "modulistica"
La tassa è dovuta dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il possesso fino alla data di cessazione, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione.
Il tributo riguarda:
- Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garage, tettoie e simili, ecc...), stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’interno, a qualunque uso adibite anche se non utilizzate;
- le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche.
Sono escluse dalla tassazione:
- le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;
- le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
Non sono soggetti al tributo:
- Locali ad uso domestico privi di tutte le utenze di rete;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione (limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio);
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensore, serbatoi, silos, cisterne e simili);
- Superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, a condizione che il produttore ne documenti il corretto trattamento.
La tassa, composta da una parte fissa e una variabile (così come previsto dal DPR n. 158/99), viene determinata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile (deliberata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario del Servizio di igiene urbana), che viene moltiplicata per la superficie calpestabile dichiarata dal contribuente, desunta dalle planimetrie catastali o accertata d’ufficio.
Le tariffe sono differenziate fra le utenze domestiche (per le quali si tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e quelle non domestiche (che raggruppano le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti).
Annualmente, nell'avviso di pagamento, viene addebitato anche l’addizionale provinciale, nella misura del 5% della TARI.