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Avvisi di accertamento e richieste di rateizzazioni

Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali in vigore dal 01.01.2020; modulistica e regolamenti abrogati.

Descrizione

Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali in vigore dal 01.01.2020; modulistica e regolamenti abrogati.

Tipologia

Modulistica
Atto normativo

Numero protocollo

1 del 14 giugno 2023

Formati disponibili

pdf e word

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Tributi

Informazioni e orari dell'ufficio

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

L'Avviso di accertamento è una comunicazione emessa dall'Ufficio accertamenti nei seguenti casi: omessa o infedele denuncia e parziale o mancato pagamento di IMU, TASI, ICI, TARI e TARSU.

Sull'avviso di accertamento - notificato al destinatario tramite posta raccomandata - vengono riportati:

  • i dati anagrafici di residenza e fiscali del destinatario dell'accertamento;
  • i motivi dell'accertamento (omessa denuncia nei termini di legge, oppure denuncia infedele, oppure omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta);
  • la descrizione degli oggetti soggetti all'accertamento;
  • la liquidazione della tassa dovuta;
  • il calcolo degli interessi;
  • l'applicazione delle sanzioni.

L'avviso riporta inoltre:

  • il n. di registro, la data di emissione e la data di notifica;
  • il nominativo del funzionario responsabile;
  • le diverse possibilità che il contribuente ha per definire l'accertamento;
  • l'indicazione di dove può reperire informazioni e approfondimenti nonché presentare richieste;
  • i riferimenti normativi che sostengono l'atto.

Il contribuente che riceve l’avviso di accertamento può ricorrere alle seguenti possibilità entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile utilizzare la definizione agevolata né metterlo in discussione:

  1. RICHIESTA DI RIESAME O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
    Se il contribuente rileva delle inesattezze nelle contestazioni descritte nell'avviso di accertamento e può dimostrare di essere in regola, può richiedere che il Comune corregga o annulli il proprio atto (ad esempio, se viene contestato il mancato versamento di un'imposta, ma il contribuente è in possesso della ricevuta di versamento, oppure se viene contestata la mancata denuncia o dichiarazione, ma il contribuente è in possesso della ricevuta rilasciata per la presentazione della dichiarazione).
  2. ACCERTAMENTO CON ADESIONE
    Lo strumento dell'accertamento con adesione è applicabile solo agli avvisi di accertamento  e quando l'accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.
    Con questo strumento, il contribuente chiede all'Ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell'avviso di accertamento e di ricalcolare l'importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.
  3. RICORSO
    Il contribuente ha sempre la possibilità di fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per IMU, TASI, ICI, TARI e TARSU entro i termini e le modalità come esplicitate nell’avviso di accertamento.
Altro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI IN VIGORE DAL 01/01/2020
Si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/09/2020 è stato approvato il nuovo regolamento delle entrate in vigore dal 01.01.2020

Ultima modifica: mercoledì, 14 giugno 2023

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